Cass. civ. n. 18388 del 05 luglio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Rito cd. Fornero - Opposizione - Termine breve per la proposizione del reclamo - Decorrenza - Dalla comunicazione della sentenza al difensore a mezzo PEC - Ricevuta di accettazione e consegna - Atti equipollenti - Esclusione - Mancata consegna imputabile al destinatario - Conseguenze - Comunicazione mediante deposito in cancelleria ex art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012 - Necessità.


Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo avverso la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all'indirizzo PEC del difensore, il cui perfezionamento deve essere certificato dalle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema, senza che possano ammettersi atti equipollenti (nella specie, l'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta comunicazione telematica della sentenza), e il messaggio di mancata consegna per fatto imputabile al destinatario rende necessaria la comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ex art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5596 del 2024

Normativa correlata

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST.
Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 com. 4
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.