14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1998 del 29 agosto 1995
Testo massima n. 1
Al privato danneggiato dal reato il codice di procedura penale assegna un potenziale ruolo processuale, con la possibilità di costituzione di parte civile, soltanto quando il procedimento sia pervenuto alla fase indicata dall’art. 79 c.p.p., mentre alla parte offesa sono riconosciute facoltà e diritti sin dalla fase delle indagini preliminari. Soltanto alla parte offesa, pertanto, e non anche alla persona solamente danneggiata dal reato, spetta ex art. 419 c.p.p., l’avviso di fissazione dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Ne consegue che è inammissibile, per mancanza di legittimazione, il ricorso per cassazione del privato danneggiato, diverso dalla persona offesa, volto a denunciare violazione dell’art. 419 c.p.p., nell’ipotesi di procedimento per falsa testimonianza [ art. 372 c.p. ], reato previsto tra quelli contro l’amministrazione della giustizia, nei quali parte offesa va considerata soltanto lo Stato, titolare dell’interesse tutelato dalla norma, e non anche il privato che si ritenga processualmente danneggiato dalla falsa testimonianza.
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