14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5428 del 28 aprile 1999
Posted at 15:40h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della regolarità della notifica di atti destinati al latitante, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 165 c.p.p., mediante consegna di copie al difensore, non rileva la mancata attestazione, nella relata di notifica, che detta consegna è stata effettuata al difensore non in quanto tale ma nella veste di rappresentante ad ogni effetto del latitante [ principio affermato con riguardo a notifica della richiesta di rinvio a giudizio e dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]