14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8619 del 29 agosto 1998
Testo massima n. 1
Una strada privata può legittimamente dirsi asservita ad uso pubblico, ai fini dell’esenzione dal rispetto delle distanze stabilite dagli artt. 873 ed 878 [ Recte: 879 – N.d.R. ] dal codice civile qualora l’uso predetto trovi titolo in una convenzione tra i proprietari del suolo stradale ed ente pubblico, ovvero si sia protratto per tutto il tempo necessario all’usucapione. A tal fine, la natura pubblica della strada [ o dell’uso che, di essa, ne faccia la collettività ] va individuata sotto profili strettamente giuridici, così che, in mancanza di specifiche convenzioni tra privati e P.A., la sua destinazione al pubblico transito deve risultare affatto inequivoca, non essendone sufficiente una mera utilizzazione da parte di soggetti, ancorché diversi dai proprietari, secondo modalità di comportamento uti singuli, e non anche uti cives, come nel caso di passaggio finalizzato all’accesso ad unità abitative, uffici o negozi ubicati su suoli privati.
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