14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9828 del 4 agosto 1999
Testo massima n. 1
L’imputato, qualora lamenti l’inosservanza, da parte del pubblico ministero, dell’obbligo di trasmettere, con la richiesta di rinvio a giudizio, tutti gli atti d’indagine concernenti la posizione oggetto di detta richiesta [ come sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 145 del 1991 ], non può limitarsi a indicare l’atto o gli atti che gli risultano non trasmessi, ma deve anche adempiere all’onere – derivantegli dal principio generale della rilevanza che è sotteso, governandola, all’intera materia della prova – di allegarne o richiamarne il contenuto al fine di consentire al giudice di valutarne, appunto, la rilevanza con riguardo ad un qualunque aspetto della posizione soggettiva del deducente; e ciò fermo restando che, in ogni caso, la mancata trasmissione di atti non può mai dar luogo a nullità dell’udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio, ma implica soltanto l’inutilizzabilità degli atti non trasmessi. [ Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso dell’imputato, giudicando in primo grado con rito abbreviato, il quale aveva sostenuto la nullità dell’udienza preliminare e degli atti successivi sull’assunto che, qualora egli avesse avuto tempestiva conoscenza dell’atto d’indagine di cui lamentava la mancata trasmissione da parte del pubblico ministero, avrebbe potuto determinarsi a compiere scelte processuali diverse da quella adottata ]
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