14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4707 del 14 aprile 1999
Posted at 15:41h
in Massimario
Testo massima n. 1
La violazione dell’obbligo del P.M. di trasmettere al giudice per le indagini preliminari l’intera documentazione raccolta nel corso delle indagini è sanzionata esclusivamente dall’inutilizzabilità degli atti non trasmessi. [ Fattispecie relativa alla mancata trasmissione al G.i.p. di un verbale di dichiarazioni rese da un chiamante in correità ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]