14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14594 del 23 dicembre 1999
Testo massima n. 1
Il P.M., a norma dell’art. 416, secondo comma, c.p.p., nel momento in cui formula la richiesta di rinvio a giudizio, ha l’obbligo di allegare l’intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari, non essendogli consentito di esercitare un potere di selezione su tale materiale. Tuttavia la norma citata introduce una netta distinzione fra «la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari» da un lato e «il corpo del reato» dall’altro. Ed invero, mentre i primi debbono essere allegati al fascicolo del dibattimento, gli altri lo sono solo qualora non «debbano essere custoditi altrove». Ne consegue che, quando il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti presentano una apprezzabile mole d’ingombro, non sono allegati al fascicolo, ma vengono altrove custoditi.
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