Cass. pen. n. 33541 del 11 settembre 2001

Testo massima n. 1


Costituisce presupposto della proroga dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma 2, c.p.p., qualsiasi esigenza cautelare la cui gravità renda indispensabile il protrarsi della misura, se ricorre la necessità di accertamenti particolarmente complessi o di nuove indagini disposte ex art. 415 bis, comma 4, c.p.p., nei confronti della persona sottoposta a indagini.

Testo massima n. 2


In tema di proroga dei termini massimi della custodia cautelare, presupposto del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nei casi in cui ricorra la necessità - non ascrivibile ad inerzia colpevole del pubblico ministero - di compiere accertamenti particolarmente complessi ovvero nuove indagini a seguito delle richieste dell'indagato ai sensi dell'art. 415 bis, comma 4, c.p.p., è la sussistenza di una qualsiasi delle esigenze cautelari fra quelle indicate dall'art. 274 dello stesso codice, la quale deve essere tuttavia connotata da una rilevanza ed un'intensità maggiori rispetto a quelle ordinariamente sufficienti per l'applicazione della misura custodiale, con esclusione, comunque, dell'operatività della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.