Cass. civ. n. 18285 del 04 luglio 2024
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Fallimento nel corso del giudizio - Interruzione del processo - Automaticità - Decorrenza del termine per la riassunzione - Individuazione - Fattispecie.
In ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo. (Nella specie la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla notificazione di un'istanza di anticipazione di udienza nella quale era citato l'intervenuto fallimento della parte.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2