14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1083 del 13 febbraio 1996
Testo massima n. 1
Muro di cinta, non considerabile ai fini del computo delle distanze fra le costruzioni, ai sensi dell’art. 878 c.c., è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione. Pertanto, non è da ritenere di cinta un muro che risulti eretto in sopraelevazione di un fabbricato, in corrispondenza di un solaio-terrazza di copertura di questo, con funzione di chiusura di un lato di tale terrazza, posto che un simile manufatto non si configura separato dall’edificio cui inerisce e resta nel medesimo incorporato.
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