Cass. civ. n. 18276 del 03 luglio 2024

Testo massima n. 1


PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE Pubblicazione di ritratto fotografico - Consenso tacito - Ammissibilità - Fondamento.


Il consenso all'esposizione o diffusione della propria immagine può anche essere tacito, purché risulti da una manifestazione di volontà sufficientemente concludente, poiché l'art. 96 della l. n. 633 del 1941 non prevede alcun vincolo di forma, mentre l'art. 110 della suddetta legge - il quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine - è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 10957 del 2010

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 10 CORTE COST.
Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST.
Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST.
Legge 22/04/1941 num. 633 art. 110