14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1353 del 2 febbraio 1999
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in Massimario
Testo massima n. 1
La norma sulla riapertura delle indagini, di cui all’art. 414 c.p.p., è da interpretarsi in stretto collegamento con le regole della competenza territoriale. Ne consegue che l’autorizzazione del giudice non è necessaria allorché le nuove indagini [ sullo stesso imputato e per lo stesso fatto ] siano iniziate da un pubblico ministero territorialmente diverso
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