14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1002 del 9 giugno 1998
Testo massima n. 1
Il tenore letterale dell’art. 414, comma primo, c.p.p., che prevede il decreto motivato del giudice per la riapertura delle indagini «dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti», e la collocazione della fattispecie della pronuncia di tale provvedimento nell’ipotesi in cui sia ignoto l’autore del reato nel successivo art. 415, inducono ad escludere che il P.M. debba richiedere il decreto di riapertura delle indagini quando l’archiviazione sia stata disposta perché ignoto l’autore del reato. Ciò è confermato dalla ratio legis nelle due diverse ipotesi. Infatti, mentre nel primo caso l’archiviazione è basata sull’infondatezza della notitia criminis riferibile ad una persona, ed è pronunciata a conclusione di un procedimento e la relativa decisione esprime un controllo di legittimità della richiesta – al pari di quanto compete al giudice per le indagini preliminari in caso di richiesta di giudizio, con la conseguenza che il relativo provvedimento è destinato a produrre una preclusione rimovibile solo con la prescritta autorizzazione – nel secondo caso, invece, il decreto di archiviazione è diretto a congelare l’attività di indagine per motivi del tutto contingenti ed è volto a legittimare tale «blocco» solamente rebus sic stantibus, senza preclusione alcuna in ordine allo svolgimento di ulteriori attività, ricollegabili direttamente all’obbligatorietà dell’azione penale.
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Testo massima n. 2
La revoca della condanna, quale prevista dall’art. 673 c.p.p., presuppone l’intervenuta abolitio criminis; condizione, questa, che non può dirsi realizzata quando il fatto continui ad essere previsto come reato, sia pure meno grave, dalla norma sopravvenuta a quella in base alla quale la condanna era stata inflitta. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse darsi luogo a revoca della condanna inflitta per c.d. «furto venatorio», in base alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina sulla caccia dettata dalla L. 11 febbraio 1992 n. 157, atteso che la condotta a suo tempo qualificata come furto rientra fra quelle tutt’ora penalmente sanzionate, quali contravvenzioni, dall’art. 30, comma 1, di detta legge ].
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