Cass. civ. n. 18263 del 03 luglio 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI Dimissioni con preavviso - Sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro - Sua durata - Gravità dell'inadempimento datoriale - Giusta causa di recesso - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
La sospensione unilaterale del rapporto disposta dal datore di lavoro durante il periodo di preavviso per dimissioni può integrare un inadempimento di gravità tale da costituire giusta causa di recesso immediato del lavoratore, se - al di là dalla sua durata - è complessivamente realizzata con modalità tali da rendere impossibile, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che - conferendo rilievo preminente alla breve durata, di cinque giorni lavorativi, della sospensione - aveva escluso la legittimità del recesso immediato del dipendente, consigliere e amministratore delegato di una società di brokeraggio marittimo, sebbene il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione delle dimissioni con preavviso di sei mesi, avesse, contestualmente alla sospensione, ritirato computer, telefono, carte di credito e chiavi dell'ufficio, nonché disabilitato l'account di posta elettronica del lavoratore).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2119