Cass. civ. n. 18261 del 03 luglio 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Fusione per incorporazione - Società incorporata insolvente - Applicabilità dell’art. 10 l. fall. - Sussistenza - Instaurazione del contraddittorio nei confronti della società incorporata - Necessità - Società incorporante - Facoltà di intervento.


In tema di fallimento, la fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art 10 l.fall. di talché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 l.fall., il soggetto debitore destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione va individuato nella società incorporata che, pur se estinta, conserva la propria identità ai fini dell'eventuale dichiarazione di fallimento, potendo peraltro la società incorporante intervenire nel giudizio prefallimentare e proporre reclamo, nella qualità di soggetto interessato, avverso l'eventuale sentenza di fallimento dell'incorporata medesima.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14414 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2504 bis
Legge Falliment. art. 10 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.