Cass. civ. n. 18253 del 03 luglio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE Modifica del decreto con anticipazione dell'udienza di discussione - Notificazione del provvedimento alla parte non costituita presso il procuratore costituito in primo grado - Esclusione - Notificazione alla parte non costituita personalmente - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze.


L'istanza ed il pedissequo decreto di anticipazione dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c.devono essere notificati alla parte non costituita personalmente, poiché la procura conferita per il primo grado non può spiegare effetti ulteriori a quelli previsti dall'art. 330 c.p.c. per la notifica dell'impugnazione, essendo questa l'unica ipotesi di ultrattività prevista dalla citata norma di rito, con la conseguenza che l'omessa o irrituale notifica alla parte non costituita configura una violazione del principio del contraddittorio, da cui deriva la nullità della successiva udienza di discussione e della sentenza resa, che ne comporta l'annullamento con rinvio al giudice d'appello.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18149 del 2007

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.