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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12459 del 7 luglio 2004

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12459 del 7 luglio 2004

Testo massima n. 1

In tema di limitazioni legali della proprietà, i requisiti del muro di cinta che, ai sensi dell’art. 878 cod. civ. non va considerato ai fini del computo delle distanze ed è accomunato ad ogni altro muro isolato che non abbia altezza superiore a tre metri, sono: a ] di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione; b ] di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe; c ] di avere un’altezza non superiore ai tre metri. Ne consegue che il muro realizzato a confine per la recinzione della proprietà, qualora sia unito – con una platea in cemento realizzata sotto il piano di campagna – ad altro muro edificato a ridosso ed in corrispondenza di esso, perde la natura di muro di cinta per acquistare quella di vera e propria costruzione da edificarsi nel rispetto delle distanze legali.

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