14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23975 del 25 maggio 2004
Testo massima n. 1
In tema di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato, non è richiesta l’autorizzazione del Gip alla riapertura delle indagini, sia perché tale ipotesi è diversa dagli altri casi di archiviazione previsti dagli artt. 408-411 c.p.p. – volti a garantire la posizione di persona sottoposta alle indagini già individuata – sia perché un’opposta conclusione – concretizzantesi nel divieto di svolgere indagini sul fatto nei confronti di chiunque – si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale e con la stessa struttura del provvedimento previsto dall’art. 414 c.p.p., che esplica i suoi effetti nei confronti di persona già determinata e non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni nei confronti di altri soggetti.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]