14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2629 del 7 settembre 1994
Testo massima n. 1
Il Gip, cui sia stata richiesta l’archiviazione per difetto di una condizione di proseguibilità o di procedibilità dell’azione penale ovvero per intervenuta estinzione del reato, qualora ritenga di aderire a tale richiesta deve pronunciarsi in conformità senza motivare sulla insussistenza di prove favorevoli all’imputato ex art. 129, comma 2, c.p.p. che non è applicabile alla fase delle indagini preliminari: diversamente si costringerebbe l’indagato a subire un provvedimento di archiviazione a lui sfavorevole nella motivazione senza potere esercitare il diritto di difesa preclusogli nell’ipotesi in cui il decreto sia emesso de plano [ art. 309 c.p.p. ], e senza potere esperire alcun mezzo di gravame non essendo tale provvedimento impugnabile. [ Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato, ritenendolo abnorme, un decreto di archiviazione emesso de plano dal Gip per intervenuta estinzione del reato per amnistia in base al rilievo che non risultava all’evidenza l’insussistenza dei fatti e che la qualificazione dei medesimi era corretta; in particolare la Corte Suprema ha osservato che siffatto provvedimento non rientrava nella tipologia di quelli che possono essere adottati dal giudice delle indagini preliminari ].
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