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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 34 del 15 gennaio 2001

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 34 del 15 gennaio 2001

Testo massima n. 1

È abnorme il provvedimento con cui il Gip, richiesto dell’archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiari non luogo a provvedere sulla richiesta, disponendo la restituzione degli atti stessi al pubblico ministero sul rilievo della natura di quell’iscrizione, indicativa dell’inesistenza di una notitia criminis. [ Nella specie, concernente denuncia anonima per pretesa corruzione, in relazione alla quale erano già state compiute investigazioni, la S.C. ha ritenuto l’abnormità del provvedimento sotto il profilo funzionale, in quanto esso aveva impedito il naturale epilogo del procedimento di archiviazione, determinandone la stasi, con pregiudizio delle facoltà della persona offesa, impossibilitata ad intervenire con l’opposizione, e con preclusione alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. e alla conseguente utilizzabilità di quelle espletate ].

Testo massima n. 2

In tema di azione penale, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. [ c.d. “mod. 21” ] ha come esito necessitato l’inizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione, l’iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato [ c.d. “mod. 45” ] può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall’inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In quest’ultimo caso, l’eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell’obbligo di reiscrizione degli atti nel registro “mod. 21”, in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell’azione penale indipendentemente dal dato formale dell’iscrizione in questo o in quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro.

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