Cass. pen. n. 18177 del 04 aprile 2024

Testo massima n. 1


INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI - Presupposti - Nuove investigazioni - Intercettazioni - Possibile inutilizzabilità - Irrilevanza - Ragioni.


L'autorizzazione alla riapertura delle indagini non richiede l'acquisizione di nuovi elementi di prova, essendo sufficiente a tal fine l'esigenza di nuove investigazioni, che è configurabile anche nel caso in cui si prospetti la necessità di valutare nuove intercettazioni aventi portata indiziante, salvo restando che il vaglio sulla loro utilizzabilità non può che essere demandato alla fase successiva del giudizio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 36784 del 2003

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.