14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3229 del 25 maggio 1984
Testo massima n. 1
La costruzione in aderenza alla fabbrica altrui [ art. 877 c.c. ] postula l’assenza di qualsiasi intercapedine rispetto al preesistente muro del vicino e la piena autonomia [ statica e funzionale ] nei riguardi dello stesso e, quindi, è consentita, salvo l’obbligo di pagamento nascente dall’eventuale occupazione di suolo altrui, anche quando tale muro presenti irregolarità [ rientranze, sporgenze, riseghe e simili ] nel suo ulteriore sviluppo in altezza, purché l’intercapedine possa ugualmente colmarsi mediante opportuni accorgimenti tecnici a cura del costruttore prevenuto, al di fuori dei cui obblighi resta, invece, qualsiasi opera intesa ad eliminare dette irregolarità, che fa carico al preveniente, ove egli eserciti il diritto di sopralevare a sua volta in aderenza.
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