14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9354 del 16 dicembre 1987
Testo massima n. 1
Qualora l’aderenza tra due costruzioni non sia stata perfettamente realizzata il giudice, ove non rilevi, per il particolare modo in cui la prima costruzione è stata fatta, l’impossibilità di costruire in aderenza alla costruzione già elevata, non può ordinare l’arretramento della nuova costruzione solo perché l’aderenza tra le due costruzioni non è stata eseguita in modo perfetto, se prima non accerta [ e ciò ad evitare inutili demolizioni stante la possibilità del secondo costruttore di ricostruire in aderenza ] che le intercapedini esistenti tra le due costruzioni non possano essere colmate mediante opportuni accorgimenti tecnici; dovendo il giudice diversamente disporre che le stesse siano eliminate, completando e perfezionando l’aderenza, nell’ambito e nel rispetto della scelta compiuta dal costruttore.
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