14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4641 del 24 maggio 1997
Testo massima n. 1
La norma di cui all’art. 876 c.c., secondo la quale il vicino che voglia servirsi del muro esistente sul confine al solo scopo di innestarvi un capo del proprio muro deve corrispondere all’altro proprietario una indennità per l’innesto, ma non ha, al contrario, alcun obbligo di rendere il muro comune, ai sensi del precedente articolo 874, ha carattere eccezionale, e riguarda esclusivamente l’ipotesi di innesto nel muro sul confine di «un capo del proprio muro», tale da determinare una congiunzione ermetica tra l’uno e l’altro, sicché non soltanto il muro nuovo trovi un sostegno nell’altro, ma anche questo in quello, specie se di maggiori dimensioni.
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