Cass. pen. n. 4416 del 10 marzo 1995
Testo massima n. 1
L'ordinanza del Gip che decide sulla richiesta del P.M. di proroga del termine delle indagini preliminari è inoppugnabile non essendo avverso la medesima esperibile neppure il ricorso per cassazione; il richiamo operato dall'art. 406 comma quinto c.p.p. (in tema di provvedimenti sulla richiesta di archiviazione) alle forme previste dall'art. 127 c.p.p. riguarda esclusivamente le regole di svolgimento dell'udienza e non comporta ricezione completa del modello procedimentale descritto nella norma richiamata, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità; d'altro canto siffatto richiamo manca per il provvedimento pretorile né, con riferimento a quest'ultimo, potrebbe assumersi che l'interesse al promovimento dell'azione penale non troverebbe tutela a norma dell'art. 409 c.p.p., che riguarda esclusivamente il procedimento dinanzi a tribunale, attraverso l'indicazione da parte del Gip di un termine indispensabile per lo svolgimento di ulteriori indagini: deve infatti considerarsi che la Corte costituzionale con la sentenza del 12 ottobre 1990 n. 445 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, c.p.p. relativo al procedimento pretorile nella parte in cui non prevede un analogo potere del Gip.