Cass. pen. n. 30534 del 26 luglio 2007
Testo massima n. 1
Ai fini dell'esercizio dell'azione penale, la norma di cui all'art. 405, comma primo bis, c.p.p., trova applicazione nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione conosca direttamente dell'indizio di colpevolezza e pervenga, in ragione dell'assenza o dell'inidoneità degli elementi di prova raccolti, ad una decisione di annullamento senza rinvio del provvedimento oggetto di controllo (annullamento destinato a precludere l'esercizio dell'azione penale), non invece allorquando il sindacato di legittimità verta sulla sufficienza o sulla congruità logica dell'argomentazione in materia di indizi.