14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9479 del 10 marzo 2010
Testo massima n. 1
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 405, comma primo – bis, c.p.p. [ per effetto della pronuncia Corte costituzionale n. 121 del 2009 ], non sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere per l’annullamento di provvedimenti cautelari interdittivi che nelle more del giudizio d’impugnazione siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, atteso che alle misure interdittive non si estende l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione di cui all’art. 314 c.p.p., il quale giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all’impugnazione in caso di cessazione dell’operatività della misura. [ Fattispecie in cui era stata revocata la misura della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio ].
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