Cass. pen. n. 1798 del 17 ottobre 2023
Testo massima n. 1
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE - Reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza - Sospensione dall'esercizio - Entità della pena principale inflitta - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Durata - Determinazione - Criteri.
Nel caso di condanna per il reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio, prevista dall'art. 691, comma secondo, cod. pen., per il caso in cui il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, si applica indipendentemente dall'entità della pena inflitta, essendo tale norma speciale rispetto a quella dell'art. 35, comma terzo, cod. pen. e deve essere determinata applicando i parametri di cui all'art. 37 cod. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 691 com. 2
Cod. Pen. art. 37 CORTE COST.