14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1454 del 26 maggio 1999
Posted at 15:42h
in Massimario
Testo massima n. 1
La richiesta di incidente probatorio, indipendentemente dal fatto se venga o meno accolta, non può costituire oggetto di impugnazione dinanzi al tribunale né di ricorso per cassazione. Peraltro il diritto di difesa è preservato perché la richiesta può esser riproposta in sede di formazione della prova, vale a dire dinanzi al giudice del dibattimento
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]