Cass. pen. n. 17957 del 19 gennaio 2024

Testo massima n. 1


AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - Riserva di costituirsi parte civile - Valida manifestazione della volontà di querelare - Applicazione del principio del “favor querelae” - Esclusione - Ragioni.


In tema di reati procedibili a querela, il principio del "favor querelae", che presuppone una manifestazione di volontà di punizione, ancorché non esplicita o non univoca, non può essere invocato per colmare il vuoto che segue a una semplice "riserva" di costituzione di parte civile, in quanto con la "riserva" la parte titolare della facoltà di querela si limita solo a manifestare la necessità di una riflessione circa l'esito di una futura decisione, che può risolversi anche nel senso di non voler perseguire la condotta lesiva subita.

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 5193 del 2020

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336