14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1801 del 30 maggio 1994
Testo massima n. 1
Il rispetto del termine di quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato [ o il fermato ] è posto a disposizione del giudice è previsto dall’art. 391, comma 7, c.p.p. soltanto per la convalida dell’arresto [ o del fermo ] e non anche per l’adozione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, la cui pronuncia non è soggetta ad alcun termine. Così dicasi anche relativamente all’interrogatorio dell’indagato effettuato prima dell’applicazione della misura cautelare nel corso dell’udienza di convalida: infatti, solo nel caso in cui la detta misura sia stata disposta prima dell’interrogatorio dell’indagato, l’interrogatorio stesso deve essere effettuato entro i termini indicati dall’art. 294 c.p.p
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