Cass. civ. n. 17942 del 28 giugno 2024

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' SPORTIVA Pista da motocross - Responsabilità del gestore ex art. 2051 c.c. - Ostacolo costituente pericolo “atipico” - Nozione - Fattispecie.


In caso di sinistro su una pista da motocross, l'eziologia richiesta ex art. 2051 c.c. in relazione alla custodia gravante sul gestore del circuito ed alla sua connessa responsabilità, deve parametrarsi rispetto ad un pericolo "atipico", non facilmente evitabile anche da parte di un pilota sufficientemente esperto, restando relegato nell'ordinaria causalità ogni altro evento riconducibile al pericolo "normale" o "tipico" correlato a tale sport motoristico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del custode, non avendo l'attore provato che la sua caduta si era verificata a causa della presenza, sulla pista, di un pericolo "atipico", cioè di un ostacolo difficilmente visibile e, dunque, non facilmente evitabile anche da parte di un motociclista diligente).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3997 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.