14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 556 del 26 marzo 1992
Testo massima n. 1
Attesa la finalità del giudizio di convalida dell’arresto, che è soltanto quella di verificare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria e non già quella di costituire titolo per il protrarsi della detenzione [ dovendosi a tale ultimo fine provvedere con autonoma ordinanza applicativa di misura cautelare ], ne deriva che non è sostenuto da interesse processualmente apprezzabile, e va pertanto dichiarato inammissibile, il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza con la quale il giudice abbia convalidato l’arresto con riguardo ad alcuni soltanto dei reati in relazione ai quali il provvedimento era stato adottato, giacché detta convalida, ancorché parziale, costituisce comunque riconoscimento della legalità dell’arresto medesimo.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]