14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2087 del 3 marzo 1993
Testo massima n. 1
Poiché avverso il provvedimento con cui il giudice competente convalida l’arresto nella flagranza di reato è previsto specifico ricorso per cassazione da attivarsi nel termine prescritto dall’art. 391, comma quarto, c.p.p., la mancata proposizione dell’impugnazione o il rigetto di essa impedisce ogni ulteriore questione sullo stato di flagranza, essendosi sul punto formato un giudicato interno allo stato degli atti, salvo l’accertamento di nuovi fatti processuali idonei a scardinare i presupposti della decisione sul dato provvedimento.
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