Cass. civ. n. 17927 del 28 giugno 2024
Testo massima n. 1
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE Enti locali - Divieto di indebitamento ex art. 30, comma 15, della l. n. 289 del 2002 - Conseguenze - Nullità del contratto di finanziamento - Limiti - Società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il divieto previsto dall'art. 30, comma 15, della l. n. 289 del 2002, che colpisce con la sanzione della nullità i contratti che comportino un indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, si applica solo agli enti territoriali indicati dall'art. 119, comma 6, Cost. e dall'art. 3, comma 16, della l. n. 289 del 2002, mentre non si estende alle società di capitali partecipate, in tutto o in parte, dagli enti predetti, costituiti per l'esercizio, anche in via esclusiva, di servizi pubblici, alle quali si applicano le norme del codice civile, con conseguente possibilità di porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico, in mancanza di specifiche limitazioni stabilite dalla legge.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1322
Legge 27/12/2002 num. 289 art. 3 com. 16 CORTE COST.
Costituzione art. 119 com. 6