14 Mag Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 3094 del 29 novembre 1999
Testo massima n. 1
Il potere di applicare una misura coercitiva rientra nella sfera della competenza funzionale derogatoria individuata dall’art. 390, primo comma, c.p.p., ai fini della convalida del fermo o dell’arresto, con la conseguenza che, se il luogo dell’arresto o del fermo è diverso da quello della consumazione del reato, il giudice che l’abbia disposta ex art. 391; quinto comma, c.p.p., non deve dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell’art. 291, secondo comma, c.p.p., ma deve limitarsi a restituire gli atti al P.M. e la misura stessa non è soggetta alla ratifica e, in mancanza, alla caducazione prevista dall’art. 27 c.p.p. Ed invero, l’intervento del giudice della convalida non ha carattere surrogatorio, ma rappresenta l’esercizio di giurisdizione da parte di un organo funzionalmente competente, con esclusione dell’operatività del disposto dell’art. 27 c.p.p.
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