14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1532 del 15 luglio 2000
Posted at 15:42h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il giudice per le indagini preliminari che, all’esito del giudizio di convalida del fermo, applichi una misura coercitiva dichiarando contestualmente la propria incompetenza per territorio, non è tenuto a motivare circa l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p.; e ciò in quanto in detta ipotesi l’urgenza di provvedere, richiesta in via generale ordinanza cautelare da parte di giudice incompetente, deve considerarsi esistente in re ipsa.
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