Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1319 del 25 agosto 1993

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1319 del 25 agosto 1993

Testo massima n. 1

In sede di convalida dell’arresto il potere del giudice è limitato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dagli artt. 380 e seguenti c.p.p., con riguardo agli elementi specifici di fatto e concreti risultanti dagli atti, con riferimento ai parametri normativi che in concreto consentono e legittimano l’arresto in flagranza, senza che sull’accertamento delle modalità formali e dei presupposti della chiesta convalida possano pesare apprezzamenti relativi ad eventuali provvedimenti successivi, indipendenti ed autonomi, concernenti misure cautelari. [ Nella specie, relativa ad un caso di arresto facoltativo, il Gip aveva negato la convalida in quanto, pur definendo il fatto astrattamente grave, aveva poi escluso che sussistessero i presupposti richiesti dall’art. 381, quarto comma, c.p.p., con una valutazione ex post sulla base di una versione del fatto successivamente fornita dall’arrestato; la Cassazione ha censurato tale modo di procedere ed ha enunciato il principio di cui in massima ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze