14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1319 del 25 agosto 1993
Testo massima n. 1
In sede di convalida dell’arresto il potere del giudice è limitato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dagli artt. 380 e seguenti c.p.p., con riguardo agli elementi specifici di fatto e concreti risultanti dagli atti, con riferimento ai parametri normativi che in concreto consentono e legittimano l’arresto in flagranza, senza che sull’accertamento delle modalità formali e dei presupposti della chiesta convalida possano pesare apprezzamenti relativi ad eventuali provvedimenti successivi, indipendenti ed autonomi, concernenti misure cautelari. [ Nella specie, relativa ad un caso di arresto facoltativo, il Gip aveva negato la convalida in quanto, pur definendo il fatto astrattamente grave, aveva poi escluso che sussistessero i presupposti richiesti dall’art. 381, quarto comma, c.p.p., con una valutazione ex post sulla base di una versione del fatto successivamente fornita dall’arrestato; la Cassazione ha censurato tale modo di procedere ed ha enunciato il principio di cui in massima ].
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