Cass. pen. n. 2568 del 31 agosto 1995
Testo massima n. 1
In sede di convalida dell'arresto il Gip è chiamato esclusivamente a verificare la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 380 e 382 c.p.p. che lo legittimano e non può negare la convalida motivando con riferimento alla sussistenza e gravità degli indizi, valutazioni conseguenti alla richiesta di emissione della misura cautelare, che costituisce momento autonomo e diverso rispetto alla convalida dell'arresto.