14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8849 del 9 maggio 2001
Testo massima n. 1
L’ordinanza di convalida del fermo ha valore circoscritto al controllo di legittimità dell’operato della polizia giudiziaria, con esclusivo riferimento alle condizioni che disciplinano il fermo, e non costituisce titolo di detenzione essendo indispensabile perché permanga lo stato custodiale l’emanazione di uno specifico provvedimento impositivo di una misura coercitiva. Ne consegue che i piani su cui agiscono i due istituti [ arresto e fermo da un lato e misura custodiale dall’altra ] sono diversi sicché la convalida del fermo non necessariamente impone la protrazione dello stato di privazione della libertà del fermato [ e viceversa ]
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