14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2317 del 23 agosto 1994
Testo massima n. 1
Nel giudizio di convalida dell’arresto non sussiste alcuna ragione per ritenere che la valutazione del giudice circa la legalità del provvedimento di arresto debba prescindere dagli elementi portati alla sua conoscenza in sede di convalida. Ogni elemento, ovviamente pertinente, che l’arrestato o il difensore forniscono in tale sede può e deve entrare nella valutazione del giudice; ciò che è da escludere, dato la finalità ed i tempi estremamente solleciti e ristretti previsti dalla normativa, è l’espletamento di attività di indagine su richiesta o indicazione della difesa, non già i contributi, anche documentali, che l’arrestato o il difensore sono in grado di esibire nella stessa udienza di convalida.
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Testo massima n. 2
Nella verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’arresto il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze e degli elementi, anche di quelli agevolmente conoscibili, con l’ordinaria diligenza, da parte di chi ha proceduto all’arresto.
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