14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 115 del 11 gennaio 1982
Testo massima n. 1
Il proprietario del fondo contiguo che chieda la comunione forzosa del muro sul confine a norma dell’art. 874 c.c. mentre può limitarsi a chiedere la comunione per una certa altezza, non può – nell’ipotesi di fondi a dislivello – escludere che la comunione parta dalle fondazioni, in quanto il muro costituisce un tutto inscindibile con queste ultime.
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Testo massima n. 2
Il valore del muro sul confine di cui il proprietario del fondo contiguo chiede la comunione forzosa a norma dell’art. 874 c.c. va determinato con riferimento al momento della pronunzia, mentre il costo di costruzione del muro stesso e delle sue fondazioni costituisce solo una componente di tale valore.
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