14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3326 del 3 novembre 1992
Testo massima n. 1
In tema di convalida dell’arresto, la mancata partecipazione del difensore all’udienza è causa di nullità solo se conseguente all’omesso avviso. Infatti, l’art. 391, secondo comma, c.p.p., richiamando il disposto di cui all’art. 97, quarto comma dello stesso codice, consente al giudice di sostituire il difensore di fiducia dell’arrestato, nell’ipotesi in cui non venga reperito o non compaia, con altro nominato di ufficio. Né, in caso di irreperibilità del difensore di fiducia, l’ufficio è tenuto a farlo ricercare in luoghi diversi dal domicilio risultante dagli atti ovvero dall’albo professionale. *
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