Cass. pen. n. 2515 del 23 agosto 1994

Testo massima n. 1


Il procedimento di convalida dell'arresto è caratterizzato dalla necessità di espletare gli adempimenti in tempi brevi, tanto che è riconosciuta al giudice la facoltà di nominare un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., qualora il difensore di fiducia non sia stato reperito o non sia comparso. Ne consegue che non ricorre nullità dell'interrogatorio e della successiva convalida qualora l'udienza si sia svolta in presenza di un solo difensore di fiducia, anche se il secondo difensore di fiducia, avvertito tempestivamente a mezzo telegramma, non sia stato reperito. (Nella specie l'indagato, nel corso dell'interrogatorio e dell'udienza di convalida, era stato regolarmente assistito da uno dei difensori di fiducia, mentre all'altro difensore l'avviso era pervenuto tardivamente, ancorché tempestivamente spedito a mezzo telegramma).

Normativa correlata