Cass. pen. n. 2078 del 9 ottobre 1999

Testo massima n. 1


Atteso che, ai sensi dell'art. 390, comma 1, ultima parte, c.p.p., la competenza a convalidare il fermo appartiene al giudice per le indagini preliminari del luogo in cui esso è stato eseguito, deve ritenersi che da detta competenza derivi quella dell'ufficio del pubblico ministero che chiede la convalida e che quindi, tale ufficio possa essere diverso da quello dal quale il fermo è stato disposto.

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