14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5511 del 27 ottobre 1984
Testo massima n. 1
Allorquando la costruzione di un muro viene eseguita su due adiacenti strisce di terreno, ciascuna di proprietà esclusiva di un distinto soggetto, deve ritenersi che, a norma dell’art. 934 c.c. [ il quale statuisce il principio dell’accessione ], ognuno di tali soggetti acquisti la proprietà della sola parte di muro costruito sul proprio terreno, in quanto in detta ipotesi — in mancanza di un atto di costituzione in forma scritta [ art. 1350 n. 3 c.c. ] — non si realizza la comunione incidentale del muro, mancando di questa i requisiti necessari, quali la indivisibilità funzionale dell’
opus e la univoca destinazione delle cose di proprietà esclusiva a proprietà comune.
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