Cass. pen. n. 492 del 9 gennaio 2004

Testo massima n. 1


Il procedimento di convalida dell'arresto va attivato anche quando, trascorsi i termini entro i quali la convalida deve avere lugo, l'arrestato sia stato posto in libertà, poiché è sempre configurabile l'interesse all'accertamento giurisdizionale della legalità dell'arresto, essendo il giudizio di convalida finalizzato alla verifica dei requisiti di legittimità dei provvedimenti sulla libertà personale, adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza solo nei casi eccezionali di necessità e urgenza tassativamente indicati dalla legge.

Normativa correlata