14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 707 del 29 marzo 1999
Testo massima n. 1
Al P.M. spetta, a norma degli artt. 389 e 390 c.p.p., il controllo preliminare rispetto all’inoltro al giudice della richiesta di convalida dell’arresto o del fermo, controllo che riguarda innanzitutto la legittimità dell’intervento della P.G. e che si estende anche al merito, cioè alla valutazione dell’attualità della permanenza di esigenze cautelari, ed all’adeguatezza della misura, e nulla impedisce allo stesso P.M., nell’esercizio di tale attività di controllo, di riqualificare correttamente come verbale di arresto in quasi flagranza un atto erroneamente definito come verbale di fermo dai militari operanti.
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Testo massima n. 2
L’art. 657, comma 1, c.p.p., stabilendo che il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, «computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso», esclude che, verificandosi la seconda di dette ipotesi, sia richiesta, oltre alla condizione di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo [ posteriorità del periodo di custodia da computare rispetto al tempo di commissione del reato cui si riferisce la condanna definitiva da eseguire ], anche l’ulteriore condizione che trattisi di custodia sofferta ingiustamente o inutilmente.
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