Cass. pen. n. 43063 del 11 novembre 2003

Testo massima n. 1


L'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, del dovere di avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di cui all'art. 386 c.p.p., non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto.

Normativa correlata