Cass. pen. n. 5651 del 22 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Una volta che si siano realizzati i presupposti stabiliti dall'art. 384, primo comma, c.p.p., il fermo non può essere precluso dall'istanza di audizione o dalla presentazione dell'indagato.
Una volta che si siano realizzati i presupposti stabiliti dall'art. 384, primo comma, c.p.p., il fermo non può essere precluso dall'istanza di audizione o dalla presentazione dell'indagato.